Borghini e Cossa: serve un nuovo paradigma assicurativo per tutelare gli operatori del turismo nei casi di annullamento

L’ordinanza della Cassazione n. 17136/2026 ha riacceso il tema dei rimborsi ai viaggiatori in caso di impossibilità sopravvenuta. Per il broker assicurativo la vera sfida è sviluppare coperture più moderne, allineate ai nuovi equilibri della filiera.
normativa

L’ordinanza 17136/2026 della Corte Suprema di Cassazione, che ha recentemente richiamato l’attenzione dei media sul diritto al rimborso del viaggiatore impossibilitato a partire per motivi gravi e imprevedibili, apre una riflessione più ampia per l’intera industria turistica: il mondo assicurativo è chiamato a ripensare i propri strumenti per rispondere a uno scenario in evoluzione.

“Il mondo assicurativo deve interrogarsi su un nuovo paradigma, secondo cui le conseguenze economiche della cancellazione del viaggio possono anche non ricadere sul viaggiatore che ha annullato – dichiara Michele Cossa, Socio e AD di Borghini e Cossa – in qualità di broker specializzato, da 79 anni sul mercato, abbiamo le idee chiare sui risvolti tecnico-assicurativi di questo nuovo scenario e siamo pronti ad affiancare gli operatori in un confronto costruttivo con le Compagnie assicurative per sviluppare coperture più moderne e coerenti con i nuovi equilibri del mercato”.

La questione nasce dal principio, già emerso in precedenti pronunce sia in ambito nazionale sia europeo, secondo cui quando la mancata partenza dipende da motivi gravi, imprevedibili e non imputabili direttamente al viaggiatore, tali da compromettere la finalità turistica del pacchetto, l’annullamento può rientrare nell’ambito della sopravvenuta impossibilità di utilizzo della prestazione. In questi casi, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto di viaggio, con conseguente restituzione delle somme versate, senza applicazione di penali.

“Non siamo di fronte a una novità ed è sbagliato pensare che le polizze annullamento non siano più necessarie – precisa Cossa – perché non tutti gli annullamenti sono uguali. Quando la rinuncia è frutto di una scelta consapevole del viaggiatore, oppure quando le circostanze non incidono sulla finalità turistica del pacchetto, non sono gravi o non sono del tutto imprevedibili, il contratto non si può risolvere e continuano ad applicarsi le penali di recesso”.

A ciò va aggiunto che informare il viaggiatore sulla possibilità di sottoscrivere coperture assicurative per le spese di recesso è un obbligo previsto dal Codice del Turismo e che, nei casi controversi, quando è difficile stabilire se si tratti di rinuncia o di una sopravvenuta impossibilità di utilizzo, la presenza di una copertura può favorire una gestione più rapida della controversia, evitando il ricorso alle vie giudiziali.

Resta tuttavia il rischio di un cortocircuito lungo la filiera: “Da un lato, l’operatore turistico può trovarsi nell’impossibilità di applicare penali al viaggiatore; dall’altro, continua spesso a subire penali e costi da parte dei propri fornitori. È proprio su questo squilibrio che il settore assicurativo è chiamato a intervenire, nell’ottica di continuare ad accompagnare l’evoluzione del mercato” – conclude Cossa.

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