Articolo a cura di Salvatore Iannitti, partner, e Laura Bonato, associate, studio legale Norton Rose Fulbright
Con il provvedimento n. 169/2026 del 15 gennaio 2026, IVASS traduce in pratica operativa la legge n. 193/2023, sancendo che chi ha superato una patologia oncologica – ed ha maturato il diritto all’oblio – può accedere a prodotti assicurativi senza che il proprio passato clinico costituisca un ostacolo, senza subire discriminazioni e senza rischiare maggiorazioni di premio ingiustificate.
Nel delicato equilibrio del diritto assicurativo, la corretta determinazione del rischio rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l’intero sistema contrattuale. Gli artt. 1892-1893 c.c. impongono all’assicurando di fornire informazioni complete e veritiere, condizioni imprescindibili per garantire la correttezza della valutazione attuariale.
Oggi, tuttavia, l’Autorità di vigilanza traccia una rotta diversa, che non rinnega il rigore attuariale ma lo riconcilia con il diritto fondamentale alla riservatezza e alla dignità di chi è clinicamente guarito.
Il diritto all’oblio oncologico: un atto di civiltà
L’oblio oncologico non nasce come istituto isolato, ma si inserisce in un più ampio ripensamento del rapporto tra dato sanitario storico e attualità del rischio e della solvibilità. A differenza del classico diritto all’oblio – inteso come pretesa a che fatti un tempo resi pubblici non tornino all’attenzione della collettività – l’oblio oncologico opera su un piano diverso: consente la “cancellazione” giuridica di un dato personale in ragione del tempo trascorso dalla fine dei trattamenti sanitari senza recidive.
La legge 7 dicembre 2023, n. 193, ha colmato un ritardo significativo dell’Italia rispetto ad altri ordinamenti europei. Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Romania avevano già introdotto normative analoghe, ciascuna con proprie specificità ma tutte animate dalla medesima ratio: impedire che una persona guarita debba continuare a dichiarare quel passato.
L’IVASS non ha usato mezzi termini, definendo il provvedimento “un atto di grande civiltà e senso etico”.
In ambito assicurativo, la portata della norma è dirompente. Fino a ieri, gli ex-pazienti oncologici pagavano un “secondo tributo”: premi più elevati, esclusioni di garanzia, visite mediche obbligatorie, dinieghi di copertura. Il tutto fondato sull’assunto – spesso smentito dalle evidenze medico-scientifiche – che la pregressa patologia oncologica equivalga automaticamente a un rischio maggiore.
Il nuovo quadro operativo
L’articolo 2 della legge n. 193/2023 articola più livelli di tutela. Una volta maturato il diritto all’oblio, imprese e distributori non possono richiedere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, né utilizzarle per determinare condizioni contrattuali, né reperirle da fonti esterne, né imporre visite mediche aggiuntive. Il passato clinico cessa, in altri termini, di essere elemento discriminante.
La legge precisa i termini: dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo, ridotti a cinque se la patologia è insorta prima dei ventuno anni.
Trascorso questo periodo, l’interessato non deve dichiarare la malattia né subire accertamenti che possano riportarla artificialmente al centro della valutazione del rischio. La tutela si estende anche ai dati già in possesso delle imprese: le informazioni sulle patologie oncologiche eventualmente fornite in passato non possono essere utilizzate; non possono, cioè, giustificare costi o condizioni differenziate rispetto agli altri contraenti.
A completare il quadro, il comma 2 stabilisce che, in tutte le fasi di accesso ai servizi assicurativi – trattative precontrattuali, stipula, rinnovo – imprese e intermediari devono informare adeguatamente la controparte sull’esistenza del diritto.
Il Provvedimento IVASS traduce questi principi in quattro articoli, intervenendo in modo coordinato sui Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2018.
L’articolo 1 modifica il Regolamento n. 40/2018, integrando anzitutto le definizioni con due nuove voci: “conclusione del trattamento attivo” (lett. i-ter) e “diritto all’oblio oncologico” (lett. o-bis). Vengono poi introdotti due nuovi articoli: l’art. 56-bis disciplina gli obblighi informativi, prevedendo che in sede di stipula o rinnovo, il cliente sia informato dell’esistenza del diritto attraverso apposita indicazione nel MUP; l’art. 56-ter disciplina, invece, la procedura di cancellazione dei dati. L’articolo 2 replica le medesime modifiche nel Regolamento n. 41/2018, introducendo gli articoli 9-bis e 9-ter.
Quanto all’informativa precontrattuale, il Provvedimento IVASS introduce una nuova Sezione VIII nei MUP, dedicata specificamente al diritto all’oblio oncologico. Come chiarito dall’Autorità in sede di consultazione pubblica, l’obiettivo è sottolineare il ruolo attivo del distributore nel richiamare l’attenzione del cliente.
Per razionalizzare le modalità di somministrazione dell’informativa e ridurre gli oneri in capo agli operatori, la Sezione può rinviare all’informativa presente nei DIP aggiuntivi, a loro volta integrati con apposita sezione.
Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 della legge 7 n. 193/2023 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. Nullità di protezione, dunque: opera solo a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio.
Gli operatori dovranno adeguarsi entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sul rispetto della legge vigileranno il Garante per la protezione dei dati personali e IVASS; in caso di controversie, i consumatori potranno rivolgersi all’Arbitro Assicurativo.
Cancellazione dei dati
Particolare attenzione merita la disciplina della cancellazione dei dati raccolti prima del maturare dell’oblio. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante il diritto, le informazioni devono essere eliminate da ogni archivio, cartaceo o digitale. La certificazione stessa va conservata per dieci anni.
Le modalità di coordinamento fra impresa e intermediario sono rimesse agli accordi fra le parti; resta fermo che entrambi debbano procedere alla cancellazione.

Eccezione RCA: un’occasione mancata?
Non tutte le polizze rientrano nell’obbligo: l’IVASS ha correttamente escluso, ad esempio, i contratti RCA, dove lo stato di salute è irrilevante. Una decisione, questa, difficilmente contestabile. Ciò che sorprende è, semmai, la rigidità con cui tale eccezione è stata circoscritta.
Nel corso della consultazione pubblica, ANIA e altri operatori del mercato – tra cui chi scrive – avevano avanzato un’obiezione semplice e razionale: la stessa ratio legis dovrebbe valere per molte altre coperture danni – RC generale, incendio, furto, infortuni – e per taluni prodotti vita, come le polizze di capitalizzazione. In questi casi, la storia clinica dell’assicurato non ha alcuna rilevanza tecnica. Che senso ha, del resto, informare il cliente sull’oblio oncologico quando stipula una polizza contro l’incendio di un capannone industriale?
IVASS ha respinto queste proposte, imponendo l’informativa in forma standardizzata in tutti i DIP aggiuntivi, in nome di un principio di trasparenza. L’intento di evitare zone d’ombra interpretative è comprensibile; l’esito regolamentare, però, rischia di essere controproducente. Si finisce per caricare il cliente di informazioni formalmente corrette ma sostanzialmente inutili, con il paradosso di diluire il presidio in un adempimento generalizzato di carattere prevalentemente formale.

Civiltà e mercato: un equilibrio possibile
Sarebbe riduttivo leggere il Provvedimento n. 169/2026 come un mero adempimento burocratico. Per circa un milione di italiani – il 27% dei pazienti oncologici – significa smettere di essere definiti da una diagnosi che appartiene al passato e tornare a essere valutati per ciò che sono oggi. Per il mercato assicurativo, è insieme una sfida e un’opportunità. La sfida è adeguarsi rapidamente. L’opportunità è dimostrare – ai clienti, al regolatore, all’opinione pubblica – che efficienza tecnica e civiltà giuridica non sono alternative, ma possono rafforzarsi a vicenda. In fondo, un mercato che sa distinguere tra rischio reale e pregiudizio è un mercato più maturo.
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