1942: la nascita della tutela contro l’adesione cieca
Quando si parla di firme di clausole vessatorie sulle piattaforme digitali si scontrano mille scuole di pensiero.
Raramente le ho viste mettere in fila con pacatezza e raziocinio.
Ci provo…
Si parte dal Codice civile del 1942, perché è lì che nasce l’idea-madre. Gli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono pensati per un’economia industriale fondata su moduli standard e testi predisposti unilateralmente: il Legislatore vede con chiarezza il rischio dell’adesione “a pacchetto”, quella in cui si firma senza cogliere davvero il peso di clausole capaci di restringere diritti, irrigidire obblighi o spostare l’equilibrio del sinallagma. La risposta non è l’invalidazione dell’intero contratto, ma un correttivo chirurgico: per le clausole più gravose serve una specifica approvazione per iscritto, distinta dall’accettazione generale. Ecco perché penna, doppia firma e separazione grafica non sono mai state un esercizio di calligrafia: sono strumenti concepiti per un fine preciso, quasi “psicologico” prima che giuridico, cioè creare consapevolezza, introdurre una pausa intenzionale nell’automatismo dell’adesione. La forma non è sovrana: è al servizio della tutela.
Siamo nel 1942, la sottoscrizione significa solo una cosa: guardare separatamente ad una teoria di clausole già dedotte in una convenzione contrattuale e sottoscriverle di proprio pugno una seconda volta: quasi a voler significare: “ma certo che le ho capite bene!!!”
2005: quando il diritto accetta la sfida del digitale (senza perdere il controllo)
Il diritto incontra il digitale: il Codice dell’Amministrazione Digitale Per oltre mezzo secolo tutto resta incardinato sulla carta. Il primo dialogo vero con la tecnologia si apre con il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005). Il CAD non fa equivalenze facili tra analogico e digitale: costruisce piuttosto una scala di affidabilità. Gli
artt. 20 e 21 CAD dicono, in sostanza, che solo alcune firme elettroniche — quelle in grado di garantire identificazione del firmatario, integrità del documento e riconducibilità certa — soddisfano “in automatico” la forma scritta e l’equivalenza alla scrittura privata; negli altri casi, il documento informatico non è escluso, ma viene rimesso alla valutazione del giudice, sul piano probatorio.
Il digitale, quindi, non entra come scorciatoia formale: entra come nuovo terreno della prova. Apertura, sì, ma con una regola d’oro: innovare senza indebolire la tutela. Ciononostante la reazione della giurisprudenza civile non arretra.
Quando le modalità di conclusione online toccano il nervo scoperto delle clausole vessatorie, la giurisprudenza reagisce con prudenza. Nel 2012 il Tribunale di Catanzaro afferma che il semplice point and click non basta a integrare la specifica sottoscrizione richiesta dall’art. 1341 c.c.: il contratto online può anche reggere, ma la clausola vessatoria non regge se il meccanismo di accettazione non realizza quella “separazione cognitiva” che il legislatore del ’42 voleva imporre.
Nel solco di questa impostazione, la Corte di Cassazione consolida l’idea che la specifica approvazione non sia un rito, ma un presidio sostanziale: la funzione dell’art. 1341 è garantire un’adesione realmente informata, qualunque sia il mezzo impiegato. In altre parole, il diritto civile difende la ratio, non la carta.
Il 2015: il settore assicurativo anticipa il futuro
Il mondo assicurativo anticipa: il Regolamento IVASS n. 8/2015, che dieci anni fu ribattezzato “Regolamento sulla semplificazione”), spariglia le carte. Ed è qui che il settore assicurativo si muove con una lucidità particolare. Nel 2015, con questo Regolamento, la Vigilanza introduce una disciplina di semplificazione che non gira intorno al tema: lo affronta frontalmente. L’art. 5 sollecita imprese e intermediari a favorire l’impiego di firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, e ammette che la polizza possa essere formata come documento informatico. La Relazione illustrativa parla di forme di sottoscrizione “privilegiate”: non l’imitazione dell’autografo, ma un processo capace di garantire identificazione, integrità e non ripudio. Tradotto in lingua di compliance: la firma non è un gesto isolato, è un tassello di un processo probatorio affidabile. Il mondo assicurativo (ancora): perché questo settore qui ci ha visto prima degli altri. Vale la pena ribadirlo, perché nel testo è un punto strategico: nel 2015 IVASS, con il Reg. 8/2015, non si limita a tollerare strumenti digitali, ma promuove l’utilizzo di firme elettroniche
qualificate/avanzate e della firma digitale, consentendo la polizza come documento informatico, e nella Relazione di presentazione parla di soluzioni “privilegiate”.
È una scelta che anticipa un’idea: nel rapporto assicurativo conta la solidità del percorso di sottoscrizione, non la teatralità del tratto grafico. O l’obsolescenza ottocentesca della vergatura a mano.
Il 2015: la Corte di giustizia UE legittima il click che lascia traccia
La Corte di giustizia UE paventa il tema della la registrazione durevole Nel 2015, la sentenza El Majdoub (C-322/14) rende plastico il concetto: l’accettazione online può reggere requisiti formali stringenti se il testo è stampabile, salvabile, conservabile prima della conclusione. Il diritto europeo sposta il baricentro dal click alla permanenza dell’evidenza.
Vi ricorda qualcosa il concetto di supporto durevole di cui è permeato l’intero impianto assicurativo?
Il 2020: la Cassazione chiude il cerchio (senza chiudere il futuro)
Le Sezioni Unite valorizzano un principio “di metodo” e nella specie quello dell’innesto europeo sulla registrazione durevole. Il punto di sintesi del percorso interno viene collocato nel testo con il richiamo alle Sezioni Unite, Cass. 13 febbraio 2020, n. 3561: una pronuncia che, pur muovendosi su un terreno specifico, è utile qui per il taglio metodologico, perché ragiona sulla validità di meccanismi contrattuali online e sull’importanza della prova del consenso in contesti digitali (anche attraverso clausole inserite in condizioni generali accettate via web).
Dentro questa cornice si innesta il passaggio, come sopra detto — decisivo e modernissimo — della Corte di Giustizia UE, 21 maggio 2015, C-322/14, El Majdoub v CarsOnTheWeb: la forma scritta, nel diritto europeo, può ritenersi soddisfatta da qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo; e una clausola contenuta in condizioni generali accessibili via sito Internet rispetta tale requisito se il sistema consente di stampare e salvare il testo prima della conclusione del contratto. In questa prospettiva, la bussola non è più “il gesto”, ma ciò che resta: una prova stabile,
esportabile, riproducibile. Ed è esattamente il tipo di prova che può rendere giuridicamente serio ciò che, altrimenti, sarebbe solo una coreografia digitale.
Il 2014–2016. Il salto europeo: eIDAS e la neutralità tecnologica
Il salto di qualità, sul piano sistemico, arriva con eIDAS (Regolamento (UE) 910/2014, pienamente operativo dal 2016): una disciplina europea che non “romanticizza” il digitale, ma lo rende giuridicamente governabile. Il punto forte è la neutralità tecnologica: una firma elettronica qualificata ha gli stessi effetti giuridici della firma autografa e la medesima efficacia probatoria; e, soprattutto, una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro deve essere riconosciuta come tale in tutti gli altri Stati membri. Coerentemente, eIDAS dettaglia requisiti della firma elettronica avanzata, disciplina certificati qualificati, dispositivi di creazione della firma elettronica qualificata e la convalida delle firme qualificate come processo di verifica svolto da prestatori di servizi fiduciari qualificati; dedica attenzione anche alla conservazione qualificata, pensata per estendere l’affidabilità della firma oltre l’obsolescenza tecnologica. Qui l’Europa fa una scelta chiara: non “spera” nel digitale, lo struttura.
Il 2018: Il comparto assicurativo si muove ancora.
Arriva nel 2018, all’esito della implementazione nel Codice delle Assicurazioni e nel nuovo Regolamento Ivass 40/2018 la consacrazione assicurativa: l’art. 73 Regolamento IVASS n. 40/2018, tanto sconosciuto ai più… La norma impone di informare il contraente della possibilità di richiedere la ritrasmissione della polizza sottoscritta anche con mezzi telematici, così da conservarne traccia documentale; e ribadisce che la polizza può essere documento informatico nel rispetto della disciplina vigente.
E’ una possibilità non un dovere. Ed è qui che si centra un punto che, nel dibattito, spesso viene eluso: nel mondo assicurativo sarebbe sistematicamente incoerente non richiedere una firma “forte” per la conclusione del contratto e poi pretendere un formalismo assoluto solo per le clausole vessatorie.
Se l’ordinamento ammette che il consenso assicurativo si formi e si documenti digitalmente, anche la tutela delle clausole onerose va perseguita con gli stessi strumenti: qualità del processo, separazione reale, prova durevole.
Oggi. Le piattaforme digitali e il ritorno alla funzione
Solo a questo punto, senza ideologie e senza scorciatoie, si può parlare di piattaforme e di tick. Il click non è incompatibile con gli artt. 1341 e 1342 c.c., ma non è mai neutro: se il flusso digitale non separa davvero le clausole onerose, non consente una lettura autonoma e non genera una prova stabile e ricostruibile, la clausola è destinata a cedere. Se, invece, la piattaforma è progettata in coerenza con CAD, eIDAS e regolazione IVASS — e con quel criterio europeo della “registrazione durevole” — il click non tradisce il codice: realizza la funzione del 1341 con strumenti contemporanei.
E ora? Tra tutela, tecnologia e buon senso
Il Codice civile del 1942 non poteva immaginare piattaforme, log, UX e contratti conclusi con un gesto. Ma ha colto un rischio che non è mai invecchiato: l’adesione inconsapevole. Tutto ciò che è venuto dopo non ha smentito quell’intuizione; l’ha tradotta, di volta in volta, nel linguaggio della prova, della tecnologia e della regolazione. La conclusione, per essere seria, resta necessariamente dubitativa: il tick non è mai automaticamente sufficiente, ma non è neppure, in astratto, inutilizzabile. Nel diritto assicurativo digitale non vince la tecnologia e non vince la nostalgia della penna: vince chi sa costruire processi che, a distanza di tempo, sappiano ancora dimostrare che quel consenso è stato davvero compreso.
Processi, per dirla in termini prosaici, che garantiscano una tracciabilità m che – comunque – non restano del tutto schermati dal rischio che un Giudice, magari nostalgico di una fitta dottrina che non riconosce come equivalente la sottoscrizione di pugno a quella analogica, possa disconoscerne l’esistenza. E l’utilità.
Il Codice civile del 1942 non poteva immaginare il digitale, naturalmente. Ma ha immaginato qualcosa di più importante: il rischio di firmare senza capire. Ed è un rischio che – ancora nel 2025 – non è mai passato di moda.
