Articolo a cura di Avv. Cristiana Moretti, Associate di Floreani Studio Legale
La Suprema Corte, con la sentenza n. 34306/2025, è tornata a pronunciarsi sul tema della sequestrabilità delle polizze assicurative. Argomento di recente affrontato anche dalle Sezioni Unite Penali “Cinaglia” (n. 26252/2022), con cui il Supremo Consesso ha posto fine ad un acceso contrasto giurisprudenziale, estendendo anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545, comma 7, c.p.c. delle somme spettanti a titolo di stipendio e salario, di pensione o di trattamenti previdenziali analoghi. Ciò sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione e della sostanziale riconducibilità degli emolumenti elencati al novero dei diritti inviolabili della persona, nel quale rientrano la dignità della persona, la solidarietà sociale ed economica e il diritto del lavoratore ai mezzi indispensabili per un’esistenza libera e dignitosa. Diritti fondamentali cui l’art. 2 della Costituzione accorda massima protezione e che, pertanto, non possono essere sacrificati neppure a fronte dell’interesse pubblicistico sotteso agli istituti del sequestro e dalla confisca.
Questo principio di diritto è stato di recente richiamato dalla Suprema Corte nell’ambito di un ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il sequestro preventivo della somma di euro 8.792,07, relativa al riscatto di una polizza vita “Unicredit”, riversata sul conto corrente dell’indagato; il ricorrente sosteneva l’impignorabilità della somma proprio alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite “Cinaglia”.
La Cassazione, pur rilevando che il Tribunale del Riesame aveva effettivamente omesso di confrontarsi con il tema della pignorabilità delle somme (lacuna motivazionale senz’altro rilevante, considerata la complessità dei prodotti vita, la cui funzione in parte previdenziale potrebbe legittimarne l’impignorabilità), ha comunque ritenuto la legittimità della misura ablativa, rigettando il ricorso.
Per arrivare a questa conclusione, la Cassazione ripercorre la natura e le caratteristiche dell’assicurazione sulla vita, partendo dall’ampia nozione che si ricava dall’art. 1882 c.c. che definisce il contratto d’assicurazione de quo come il contratto con cui l’assicuratore, dietro il versamento del premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
A ben vedere, già da tale definizione può evincersi la vocazione spiccatamente previdenziale sottesa al contratto, concepito come forma di “capitalizzazione correlata al c.d. rischio demografico” (in tal senso, Corte Cost. n. 400 del 1987); impostazione ribadita costantemente anche dalla giurisprudenza civile (ex multis, Sez. II, n. 29583/2021 e Sez. III n. 9948/2021).
Occorre però considerare che il mondo dei prodotti assicurativi vita è tutt’altro che omogeneo, dovendosi pertanto distinguere quantomeno tra le polizze vita c.d. “tradizionali” e quelle stipulate, invece, con finalità di investimento. Mentre le prime perseguono quella funzione assistenziale e previdenziale sopra richiamata (garantendo somme a favore dei familiari o di terzi in caso di premorienza, ovvero a favore dell’assicurato stesso in caso di longevità), le seconde, invece, prescindono tout court dalla durata della vita dell’assicurato e sono caratterizzate da una forte finalità di investimento (quantomeno in via principale rispetto alla “ratio demografica” sottesa ai prodotti vita tradizionali); qui il rendimento è correlato all’andamento di fondi comuni di investimento (polizze unit-linked) o di indici finanziari (polizze index-linked).
Occorre dunque sempre valutare, in concreto, la finalità perseguita dal contraente al momento della stipula del contratto: quella demografico-previdenziale, ovvero quella finanziaria.
Non solo, aggiunge la Cassazione. Per stabilire l’effettiva impignorabilità delle somme derivanti dalla liquidazione di una polizza vita, alla luce dell’orientamento “Cinaglia”, non appare sufficiente indagare la causa originaria del contratto, dovendosi altresì valutare la finalità perseguita al momento del riscatto.
Laddove le somme derivanti dalla liquidazione rispondano, con ogni evidenza, ad esigenze autenticamente previdenziali (cui il contratto era preordinato), esse saranno insuscettibili di ablazione, anche in sede penale. Laddove, invece, dovessero emergere indici sintomatici di una finalità diversa (finanziaria, speculativa o comunque non correlata al rischio demografico), non potranno operare i limiti di impignorabilità, difettando qualsivoglia esigenza di protezione dei diritti inviolabili richiamati dall’art. 2 della Costituzione.
È proprio questa la conclusione cui giunge la Cassazione nel caso in esame: l’importo ablato non costituiva la “liquidazione della polizza-vita stipulata dal ricorrente al verificarsi dell’evento” assicurato, bensì l’esito di un riscatto anticipato – su iniziativa dell’indagato – dal quale discendeva la trasformazione della finalità sottesa al prodotto assicurativo: da strumento di risparmio in ottica previdenziale a vero e proprio “disinvestimento secco”.
Un disinvestimento – sottolinea la Corte – che ha originato un reddito che non assolve ad alcuna finalità previdenziale o assistenziale. Da ciò deriva l’impossibilità (nonché l’inopportunità) di estendere a tali importi il “privilegio” dell’impignorabilità contemplato dall’art. 545 c.p.c., disposizione che dev’esser letta alla luce di un necessario bilanciamento tra gli interessi connessi alle misure ablative penali e quelli di tutela dei diritti inviolabili della persona.

La pronuncia va ad affinare e sviluppare ulteriormente i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite: l’insequestrabilità delle polizze assicurative e delle somme derivanti dalla loro liquidazione costituisce una tutela fondamentale, ma al contempo residuale, destinata ad operare solo in presenza di finalità eminentemente previdenziali. Fuori da tale perimetro, lo scudo dei diritti inviolabili è destinato a venir meno, con conseguente riespansione dell’ambito operativo degli strumenti ablativi.
