Furto al Louvre: il museo non era assicurato? Tutti i rischi e le responsabilità economiche in gioco

La domanda sorge spontanea: perché beni come quelli del Louvre non sono coperti da un’assicurazione privata, e perché è prassi comune che questo genere di beni non venga assicurato?
Louvre

Articolo a cura di Avv. Giorgio Bianco, Partner Giambrone & Partners

Come oramai ben noto al pubblico generale, nella mattinata del 19 ottobre 2025, alle 9:30, il museo del Louvre è stato teatro di un’audace effrazione: un gruppo di ladri ha violato la Galerie d’Apollon e ha sottratto otto gioielli storici, appartenenti alla collezione dei gioielli della Corona francese.

Tra i numerosi profili su cui si sono concentrate le grandi testate internazionali, uno in particolare emerge per le sue implicazioni giuridiche ed economiche: i gioielli rubati, per un valore stimato di circa 88 milioni di euro, non erano coperti da un’assicurazione privata. 

Questo fatto solleva una serie di interrogativi fondamentali riguardo alle conseguenze concrete della mancanza di assicurazione, alle responsabilità istituzionali e gestionali, e al modo in cui lo Stato, in qualità di custode del patrimonio nazionale, dovrà farsi carico del danno.

Assicurazione per i beni esposti nei musei statali: è possibile, inusuale o semplicemente vietata dalla legge francese?

In generale, nella legislazione francese non sembrerebbe esistere un divieto assoluto di assicurare privatamente i beni costituenti la collezione di un museo. Tuttavia, il fatto che non esista un divieto assoluto non deve trarre in inganno, facendo pensare che sia sempre possibile assicurare privatamente tali beni. Infatti, è necessario verificare innanzitutto la categoria dei beni a cui appartengono le collezioni dei musei pubblici, al fine di ottenere una comprensione più completa della loro natura giuridica e, di conseguenza, della normativa che ne disciplina la tutela.

Per stabilire a quale categoria giuridica appartengano i beni rubati dal Museo del Louvre, possiamo fare riferimento all’articolo L451-5 del Code du patrimoine, dove si conferma che tali beni costituiscono “domaine public”, demanio pubblico, ossia beni soggetti all’amministrazione della pubblica amministrazione in virtù del loro elevato valore pubblico o della loro importante funzione pubblica. In sostanza, si tratta di beni appartenenti allo Stato.

Restando sullo stesso articolo sopra citato, esso definisce già un divieto a cui tali beni sono sottoposti: l’inalienabilità. Questa caratteristica significa che il bene non può essere ceduto né a titolo oneroso né a titolo gratuito. Ciò implica che, considerando che la stipula di un’assicurazione privata non comporta alcuna cessione del bene, salve clausole specifiche, l’assicurazione dei beni museali rimane virtualmente possibile.

Considerando tali conclusioni, non può che sorgere la domanda: perché, dunque, beni come quelli del Louvre non sono coperti da un’assicurazione privata, e perché è prassi comune che questo genere di beni non venga assicurato?

Le ragioni di questa prassi risiedono principalmente in motivi economici di natura pratica e valutativa. I beni in questione sono infatti estremamente difficili da valutare con precisione, anche e soprattutto in considerazione del loro valore storico. Nel caso del furto al Louvre, si è parlato di una perdita “incalcolabile”, un aggettivo non necessariamente improprio, poiché rimane oggettivamente arduo attribuire un valore monetario a beni di tale natura. Di conseguenza, la stipula di un’assicurazione privata risulta estremamente complessa e potrebbe comportare premi assicurativi così elevati da risultare, in determinati casi, quasi antieconomica.

Tuttavia, esiste un caso in cui la legge impone la sottoscrizione di un’assicurazione per tali beni. In particolare, l’articolo D423-8 du patrimoine stabilisce che il beneficiario privato di un prestito museale è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione che copra i rischi di furto, smarrimento e danneggiamento. Anche in questo caso, tuttavia, il beneficiario può essere esentato dal Ministro responsabile della cultura, previa valutazione delle garanzie presentate dal beneficiario stesso.

L’assenza di un ricorso sistematico ad assicurazioni private in Francia per i beni appartenenti ai musei porta a ciò che potrebbe essere definito come una forma di auto-assurance de l’État. Con tale concetto si vuole indicare che, essendo i beni demaniali patrimonio dello Stato, quest’ultimo ne assume la garanzia. Ciò significa che, in caso di sinistri come furti, smarrimenti o danneggiamenti, sarà lo Stato stesso, attraverso i suoi bilanci, nello specifico quelli degli enti interessati, a farsi carico delle conseguenze. In altre parole, lo Stato internalizza il rischio e si assume la responsabilità delle possibili conseguenze. Non si tratta quindi di una mancata protezione dei beni, ma di un trasferimento della responsabilità finanziaria direttamente all’amministrazione pubblica.

Passando alla seconda tematica, ossia la responsabilità dei beni, la risposta appare logica e intuitiva. In generale, la responsabilità di tali beni è attribuita all’amministrazione statale stessa, in quanto ente di appartenenza e di gestione dei beni museali, che, come già detto, rientrano nella categoria giuridica dei beni demaniali.

Resta tuttavia possibile individuare responsabilità specifiche in capo a soggetti definiti, come il direttore del museo o altri incaricati collegati. In particolare, è possibile configurare responsabilità o corresponsabilità per imperizia o colpa, qualora vi siano comportamenti negligenti o dannosi, anche in assenza di elementi che configurino una responsabilità diretta di chi ha la custodia dei beni. In assenza di responsabilità o corresponsabilità di altri soggetti incaricati, essendo però questi ultimi dipendenti dello Stato, la responsabilità ultima e finale rimane in capo all’amministrazione pubblica. Lo Stato è quindi l’ente economicamente responsabile dei beni custoditi all’interno del museo e il soggetto finale a cui può essere giuridicamente imputato l’obbligo di riparazione del danno subito, danno che verrà sostanzialmente coperto attraverso i bilanci pubblici.

Alla luce di quanto sinora esposto, possiamo provare a dare una risposta più precisa alle domande da cui questa analisi ha avuto origine.

Il Museo del Louvre, come noto, non era assicurato. Ciò non è dovuto a un divieto imposto dalla legislazione francese. L’assenza di assicurazioni per i beni esposti nei musei statali è una prassi comune non solo in Francia, ma anche in Italia. Sebbene possa inizialmente sembrare riconducibile alle caratteristiche giuridiche dei beni appartenenti al demanio statale, la ragione principale è di natura pratica ed economica. La stipula di un’assicurazione richiede necessariamente una valutazione del bene da assicurare e, nel caso dei beni museali, questa valutazione risulta estremamente difficile a causa del loro valore storico e culturale.

A confermare l’assenza di un divieto alla stipula di un’assicurazione privata interviene l’articolo D423-8 del Code du patrimoine, che impone al beneficiario privato di un prestito museale di sottoscrivere un’assicurazione, salvo le eccezioni previste dalla stessa norma.

Avv. Giorgio Bianco, Partner Giambrone & Partners

L’assenza di assicurazione privata non implica dunque una mancanza di protezione dei beni, bensì un trasferimento di tale protezione allo Stato, amministratore dei beni stessi. In Francia si parla in questo caso di auto-assurance de l’État: con questo concetto si intende che lo Stato esercita una sorta di “auto-assicurazione” sui beni demaniali, compresi quelli museali. In caso di sinistri, sarà infatti lo Stato a coprire i danni attraverso il bilancio pubblico, in una logica di internalizzazione dei rischi.

In base a quanto detto, lo Stato francese è l’unico responsabile finanziario per il furto avvenuto al Louvre e sarà quindi l’ente chiamato a sopportare e coprire i danni subiti, i quali, essendo patrimonio dello Stato, ricadono inevitabilmente sull’intera collettività.

Iscriviti per restare aggiornato su tutte le ultime news e eventi Insurtech
Facebook
LinkedIn
X
WhatsApp

ALTRE NOTIZIE

AGENDA

INSURZINE NEWSLETTER

Iscriviti per restare aggiornato su tutte le ultime news e eventi Insurtech.

WEEKLY

Weekly_24_07_2026_Cover

Numero 182 – InsurZine Weekly 24 luglio 2026

Europa, il mercato insurtech cambia passo: Alan traina, Italia tra i mercati più dinamici. L’AI ridisegna la filiera assicurativa: perché compagnie e broker devono investire in modo diverso. Underwriting, l'AI è ormai di casa: l'80% dei team la usa ogni giorno.

Articoli correlati