Al via l’Arbitro Assicurativo: la nuova procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo 

Operativo entro ottobre 2025, l'Arbitro Assicurativo dovrà garantire equità, trasparenza e celerità, elementi fondamentali per il successo di qualsiasi sistema di risoluzione delle controversie. 
arbitro assicurativo

A cura di Manuela Malavasi, partner di BonelliErede.

Dopo una lunga gestazione, è ormai ai blocchi di partenza l’Arbitro per le controversie Assicurative, che dovrebbe diventare definitivamente operativo entro ottobre 2025, dopo l’adozione delle disposizioni tecniche e attuative di dettaglio.

Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha infatti istituito nel nostro ordinamento l’Arbitro Assicurativo, collocato presso l’IVASS.

Si tratta di un sistema di Alternative Dispute Resolution (ADR), auspicabilmente deflattivo del contenzioso davanti al giudice ordinario, volto ad offrire uno strumento di risoluzione di alcune controversie assicurative in tempi più celeri rispetto a quelli della giustizia ordinaria.

L’Arbitro Assicurativo è delineato sull’archetipo dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituzioni deputate alla risoluzione -rispettivamente – delle controversie bancarie e delle controversie finanziare, che hanno visto negli anni crescere esponenzialmente il numero dei procedimenti pur mantenendo una durata abbastanza ragionevole (nel 2023 sono stati avviati circa 15.000 procedimenti davanti all’ABF con una durata media di circa 120 giorni, e poco meno di 1.000 procedimenti davanti all’ACF con una durata media di circa 320 giorni).

Analogamente all’ABF e ACF, anche i procedimenti davanti l’Arbitro Assicurativo si svolgono in modalità interamente telematica, senza necessità di assistenza legale: è previsto un iter semplice con il deposito di due atti difensivi per parte e la competenza dell’Arbitro è limitata entro determinate soglie di valore. 

Le controversie rientranti nella competenza dell’Arbitro

L’Arbitro Assicurativo sarà competente a decidere sulle controversie derivanti da un contratto di assicurazione, che devono essere di natura documentale, essendo preclusa all’Arbitro qualsiasi tipo di attività istruttoria, eccezion fatta per la facoltà di sentire le parti in determinate fattispecie. 

I ricorsi possono avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro da parte delle imprese assicurative o degli intermediari, con alcuni limiti quantitativi:

  1. per i rami vita:

– Euro 300.000,00 per le assicurazioni sulla durata della vita con prestazioni dovute soltanto in caso di decesso;

– Euro 150.000,00 per gli altri contratti del ramo vita.

  1. per i rami danni:

– Euro 2.500,00 per la richiesta di risarcimento danni per responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile;

– Euro 25.000,00 per gli altri casi del ramo danni.

Sono invece escluse dalla competenza dell’Arbitro le controversie aventi ad oggetto (i) i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, (ii) fattispecie di competenza esclusiva di Consap e (iii) i contratti di assicurazione per i c.d. grandi rischi.

Il procedimento

Il ricorso all’Arbitro Assicurativo deve essere preceduto, a pena di inammissibilità, dalla presentazione di un reclamo all’impresa di assicurazione o all’intermediario cui non venga data risposta entro il termine di 45 giorni o venga data una risposta ritenuta insoddisfacente. 

Sempre a pena di inammissibilità, il ricorso (i) deve essere presentato entro 12 mesi dalla trasmissione del reclamo ed avere il medesimo oggetto, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno connessa ai fatti dedotti nel reclamo; (ii) non può avere ad oggetto fatti o comportamenti accaduti (o di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza) tre anni prima della proposizione del reclamo.

L’impresa o l’intermediario entro i successivi 40 giorni possono presentare memoria di controdeduzioni, cui il ricorrente può replicare nei successivi 20 giorni. Infine, è concesso termine di 20 giorni all’impresa o all’intermediario per controdedurre. Con le repliche e controrepliche non possono essere formulate nuove domande.

La decisione e le conseguenze del mancato adempimento

Il collegio decide entro il termine di 90 giorni (prorogabile di ulteriori 90 giorni); è facoltà del collegio formulare una proposta conciliativa che, se accolta, determina la cessazione della materia del contendere. Il procedimento può essere dichiarato (i) estinto in caso di rinuncia, (ii) improcedibile se il cliente propone domanda giudiziale ovvero ulteriore procedura ADR, (iii) inammissibile anche nel caso siano necessari degli accertamenti istruttori.

Qualora il ricorso sia ritenuto fondato, il collegio lo accoglie. In tal caso è previsto un termine di 30 giorni entro cui dare esecuzione alla decisione. Resta comunque confermato anche per l’Arbitro Assicurativo, così come per l’ABF e l’ACF, che le decisioni non sono vincolanti, non integrando né un lodo né un contratto tra le parti. Qualora l’intermediario si renda inadempiente, subisce infatti le conseguenze di tipo reputazionale, già sperimentate nei sistemi ABF e ACF, consistenti nella pubblicità dell’inadempimento sul sito internet dell’Arbitro e sul sito web dell’intermediario o dell’impresa.

La composizione del collegio

Il collegio è composto da cinque membri, di cui tre nominati dall’IVASS (tra cui il presidente), uno dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa, uno dalle associazioni degli intermediari e uno designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Non possono contemporaneamente far parte del collegio il rappresentante delle imprese e il rappresentante degli intermediari; la scelta sulla partecipazione dipende dal soggetto cui sono rivolte le domande. Se il ricorso è proposto sia avverso l’intermediario sia avverso l’impresa, i rappresentanti sono chiamati a trovare un accordo e, in mancanza, la scelta è affidata al presidente.

Un passo verso la modernizzazione e l’efficienza

Come si è visto, l’Arbitro Assicurativo si inserisce in un contesto più ampio di strumenti ADR che stanno acquisendo sempre maggiore importanza nel nostro ordinamento, come testimoniato dai dati relativi all’ABF e all’ACF, e mira ad offrire la possibilità di risolvere le controversie nel settore assicurativo in modo più rapido e meno oneroso rispetto alla giustizia ordinaria. 

La struttura e le procedure dell’Arbitro Assicurativo dovranno però garantire equità, trasparenza e celerità, elementi fondamentali per il successo di qualsiasi sistema di risoluzione delle controversie. L’efficacia dell’Arbitro Assicurativo dipenderà anche dalla consapevolezza e dalla fiducia che i clienti riporranno in questo nuovo strumento. Sarà quindi fondamentale promuovere una corretta informazione sull’esistenza e sulle modalità di funzionamento dell’Arbitro Assicurativo, affinché possa rappresentare una valida alternativa alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie nel settore assicurativo.

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